La notifica con raccomandata e gli effetti della compiuta giacenza

di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutelcassetta della posta in stile industriale

La recente sentenza della Corte di cassazione del 14 dicembre 2016 n. 25791, che richiama l'ordinanza del 2 febbraio 2016 n. 2047, ripropone la questione della validità della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La sentenza affronta il problema di individuare il dies a quo da cui far partire i termini per impugnare una delibera assembleare, quando il condomino non abbia ricevuto la raccomandata presso uno dei luoghi previsti per la notifica, ma sia andato all'ufficio postale a ritirare il plico, previo avviso rilasciato dall'agente postale in cassetta: il ricorrente sosteneva che il momento di perfezionamento della comunicazione doveva coincidere con la data del ritiro.

La norma
Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 1° ottobre 2008, all'articolo 24 stabilisce che gli invii postali non recapitati all'indirizzo possono essere ritirati presso l'ufficio postale entro i termini di giacenza.


Trascorsi tali termini, gli invii vengono distrutti o recapitati al mittente. Il decreto non si occupa del momento in cui si debba ritenere legalmente pervenuto al destinatario un atto giacente presso l'ufficio postale; in altri termini il decreto non tratta della validità della notifica in queste fattispecie, a differenza di quanto è previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 890/1982, che è la disposizione relativa alle notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata prevista dal secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore).

Il precedente
La sentenza richiama anche la pronuncia della Corte Costituzionale n° 346/1998, nella quale è affermato il principio che la funzione della notifica è quella di portare un atto a conoscenza del destinatario, affinché questi possa esercitare il suo diritto di difesa; chiaramente va tenuto in considerazione anche l'interesse del notificante a che il suo diritto non sia paralizzato da circostanze personali del destinatario, tipo l'assenza dall'abitazione o dall'ufficio.
Quindi, in mancanza di una norma specifica, occorre capire quando possa considerarsi effettuata una notifica di una raccomandata con avviso di ricevimento, bilanciando gli interessi del notificante e del destinatario. Richiamando l'ordinanza n° 2047/2016, che fa espresso riferimento agli atti impositivi, i giudici supremi hanno ritenuto possibile applicare in via analogica la regola dettata dalla legge 890/1982, articolo 8.
Quanto espresso dai giudici di Cassazione, però, non equivale a dire che nel caso di mancato ritiro presso l'ufficio postale, la notifica di una raccomandata con avviso di ricevimento si deve considerare eseguita, cosa invece prevista per le notifiche degli atti giudiziari: il ricorso all'analogia mira solo a individuare il giorno in cui la notifica deve ritenersi effettuata, qualora essa non avvenga presso l'indirizzo del destinatario ma presso l'ufficio postale.
In sostanza, se il destinatario del plico non procede al ritiro, la notifica non è perfezionata; se invece procede al ritiro, poiché il decreto ministeriale non precisa il giorno in cui si deve ritenere perfezionata la notifica, occorre ragionare in analogia a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, legge 890/1982: si perfeziona al momento del ritiro, se avviene entro i dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza; al decimo giorno, se il ritiro avviene dopo tale termine. in quest'ultimo caso, quindi, non va considerata la data dell'effettiva consegna.

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